Notifica della sentenza e decorrenza del termine breve per l’impugnazione

Notifica della sentenza e decorrenza del termine breve per l’impugnazione
14 Giugno 2021: Notifica della sentenza e decorrenza del termine breve per l’impugnazione 14 Giugno 2021

IL CASO. La Corte d’appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto da Tizio avverso la sentenza di primo grado, ritenendo che la notifica a mezzo p.e.c. effettuata al difensore di Tizio fosse valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Tizio proponeva ricorso per cassazione per due motivi.

Con il primo, il ricorrente lamentava l’errore nell’applicazione delle norme dettate in materia di notificazione degli atti processuali (artt. 137-141-170 c.p.c.), nonché di quelle in tema di notifica a mezzo p.e.c.

Deduceva, in particolare, che la sentenza di primo grado non fosse stata notificata a mezzo p.e.c. al suo difensore quale destinatario dell’atto ma allo stesso Tizio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

Conseguentemente, Tizio concludeva che la notifica eseguita fosse nulla e inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, perché eseguita in violazione dell’art. 170 c.p.c.

Con il secondo motivo, Tizio deduceva l’errore nell’applicazione degli artt. 281 sexies e 325 e ss. c.p.c., esponendo che, in caso di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., l’atto da notificare non fosse la sentenza depositata in cancelleria, ma il verbale di udienza.

LA DECISIONE. Con l’ordinanza n. 10186 del 16 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i due motivi.

Anzitutto, la Suprema Corte ha affermato che la notifica, idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del giudizio di appello, è quella eseguita o nei confronti del procuratore della parte o nei confronti della parte presso il suo procuratore.

Di conseguenza, secondo i giudici di legittimità, non sarebbe idonea a far decorrere il predetto termine la notifica alla parte senza l’espressa menzione, nella relata di notifica, del procuratore quale destinatario.

Quanto alla notifica della sentenza resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto che essa sia idonea a far decorrere il termine breve, poiché la pronuncia e il verbale di udienza formano un unico documento.

La Corte di Cassazione ha, quindi, osservato che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva deciso la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la sentenza e dando contestuale lettura delle motivazioni, allegate al verbale di udienza.

Secondariamente, ha rilevato che la notifica a mezzo p.e.c. della suddetta sentenza era stata indirizzata alla parte all’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore.

La Suprema Corte ha, quindi, concluso per la conformità ai principi enunciati in tema di notifica a mezzo p.e.c. della sentenza di appello impugnata, in quanto ciò che era stato notificato era la pronuncia di primo grado comprensiva del dispositivo e dei relativi motivi ed era stata indirizzata alla parte presso il proprio difensore.

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